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Documentazione

Condizioni di vendita

Condizioni generali di vendita di STIR Compounds s.r.l.

Validità 01/01/2025

Art. 1 — Ambito di applicazione e conclusione del contratto

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (qui di seguito anche “CGV”) si applicano a tutti i contratti o accordi (in qualsiasi forma e in qualsiasi tempo stipulati) di compravendita (qui di seguito le “Vendite” o i “Contratti”) per prodotti venduti e/o forniti dalla società STIR COMPOUNDS SRL (qui di seguito anche Fornitore), dai suoi agenti e/o dai suoi rappresentanti all’Acquirente (di seguito anche “Cliente”). A tal fine le CGV sono considerate parte integrante di ciascun contratto o accordo tra STIR COMPOUNDS SRL e il Cliente. Le presenti CGV costituiscono il principale documento che regola i rapporti tra STIR COMPOUNDS SRL e il Cliente e si considerano accettate, anche tacitamente, al momento dell’accettazione della conferma di ordine da parte del Cliente e annullano, prevalgono e sostituiscono integralmente tutti gli altri contratti o accordi intercorsi tra le Parti aventi termini e condizioni contrari e/o che abbiano un contenuto differente rispetto a quanto qui indicato. La versione italiana delle CGV è legalmente vincolante; traduzioni sono solo a scopo di convenienza. In caso di discrepanze tra versioni, prevale quella italiana.

1.2 L’accettazione delle presenti CGV non vincola il Fornitore alla conclusione degli Acquisti e non costituisce il sorgere di un contratto di somministrazione.

1.3 STIR COMPOUNDS SRL potrà impegnarsi a condizioni diverse e/o ulteriori e/o aggiuntive rispetto a quanto indicato nelle presenti CGV solo ed esclusivamente in forma scritta e a seguito di espressa negoziazione tra le parti.

1.4 Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, CIP ecc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di stipulazione del presente contratto.

1.5 Per quanto qui non espressamente previsto e/o derogato, si applicano le norme del Codice Civile e/o delle altre leggi speciali in materia di compravendita dei Prodotti, vigenti al momento dell’invio dei singoli Ordini.

Art. 2 — Caratteristiche dei prodotti – Modifiche

2.1 Le caratteristiche dei Prodotti sono unicamente quelle riportate nel certificato di analisi allegato ad ogni spedizione. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti contenute in dépliant, listini prezzi, cataloghi o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal contratto.

2.2 Le caratteristiche di eventuali campioni e modelli sono vincolanti solo se sono stati espressamente concordati quali elementi essenziali per definire la qualità della merce.

Art. 3 — Ordini e conferme dell’ordine

Eventuali offerte del Venditore sono non vincolanti, non costituiscono obbligazioni e sono da intendersi come invito fatto all’Acquirente a presentare al Venditore un’offerta d’ordine. Gli ordini del Cliente e le eventuali modifiche all’ordine saranno impegnativi per il Fornitore soltanto dopo che questo abbia inviato conferma scritta al Cliente. Il Cliente dovrà comunque controllare accuratamente la corrispondenza tra l’ordine inviato e la conferma d’ordine ricevuto e comunicare per scritto al Fornitore la presenza di eventuali errori entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della conferma d’ordine.

Art. 4 — Termini di consegna

4.1 La data ed il luogo di consegna delle merci saranno esclusivamente quelli specificati nella conferma d’ordine. La data di consegna è puramente indicativa e non è vincolante per il Fornitore, salvo diverso accordo tra le parti. Il Fornitore farà tutto quanto in suo potere per eseguire puntualmente il contratto e consegnare i prodotti secondo le quantità richieste; variazioni fino al 5% nella quantità sono accettabili per l’Acquirente, che sarà fatturato per la quantità effettivamente consegnata. Eventuali ritardi non possono pertanto dare luogo ad alcuna responsabilità di STIR COMPOUNDS SRL ad alcun titolo e/o ragione, né danno diritto al Cliente al risarcimento dei danni ovvero alla cessazione del contratto o accordo in essere col Fornitore salvo diverso ed espresso accordo contrario tra le Parti in forma scritta.

4.2 Qualora il Fornitore preveda di non essere in grado di consegnare i prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisare tempestivamente il Cliente per iscritto, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista. In deroga a quanto previsto al punto 4.1, se il ritardo imputabile al Fornitore supera i 30 (trenta) giorni il Cliente potrà inviare una comunicazione scritta al Fornitore in cui gli concede termine di almeno 10 gg. lavorativi per la consegna, decorsi i quali il contratto si considera risolto.

4.3 Nel caso previsto al precedente art. 4.2 nessun risarcimento del danno sarà dovuto al Cliente in quanto già previsto nella fissazione del prezzo per ogni singolo contratto di fornitura.

4.4 Non si considera imputabile al Fornitore l’eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all’art. 12) o ad atti od omissioni del Cliente (ad es. mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei prodotti).

4.5 Se il cliente si occupa del trasporto, deve garantire che i mezzi siano idonei e conformi agli standard legali.

Art. 5 — Riserva di proprietà

5.1 I prodotti forniti rimarranno di proprietà del Fornitore fino al completo pagamento del prezzo ai sensi dell’art. 1523 e ss del Codice Civile. Il Cliente, fino al passaggio di proprietà dei beni, non potrà alienare o comunque disporre di essi senza il consenso del Fornitore.

5.2 Il Cliente si impegna a mantenere i beni in perfetto stato; il Fornitore potrà in qualsiasi momento ispezionare i beni per verificare lo stato di manutenzione e/o conservazione.

5.3 Il Cliente si obbliga, infine, a tenere i beni vincolati a riserva di proprietà separati nel proprio magazzino al fine di consentirne una corretta individuazione.

Art. 6 — Prezzi

Salvo patto contrario, i prezzi si intendono per prodotti imballati secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa franco fabbrica, essendo inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico del Cliente.

Art. 7 — Condizioni di pagamento

7.1 Ove le parti non abbiano specificato le condizioni di pagamento, il pagamento dovrà essere effettuato come indicato al successivo art. 7.2.

7.2 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento posticipato, questo dovrà essere effettuato, in assenza di diversa specificazione, entro 10 (dieci) giorni data fattura, mediante bonifico bancario. Si considera effettuato il pagamento quando la somma entra nella disponibilità del Fornitore, del cessionario del credito o dell’eventuale società di factoring designata per l’incasso.

7.3 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento anticipato senza ulteriori indicazioni, si presume che il pagamento anticipato si riferisca all’intero prezzo. Salvo diverso accordo, il pagamento anticipato dovrà essere accreditato sul conto del Fornitore almeno 30 (trenta) giorni prima della data di consegna convenuta.

7.4 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento mediante credito documentario, il Cliente dovrà, salvo diverso accordo, curare che un credito documentario irrevocabile, emesso conformemente alle Norme ed Usi uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari, venga notificato al Fornitore almeno 30 (trenta) giorni prima della data di consegna convenuta. Salvo diverso accordo, il credito documentario dovrà essere confermato da una banca italiana gradita al Fornitore ed essere pagabile a vista.

7.5 Ove le parti abbiano convenuto il pagamento contro documenti, il pagamento avverrà, salvo diverso accordo, Documenti Contro Pagamento.

7.6 Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Cliente. Non sono consentite deduzioni per compensazioni o contro pretese.

7.7 In caso di mancato pagamento, al Cliente verranno addebitati gli interessi moratori al tasso legale calcolati in base a quanto stabilito dalla Direttiva CE 2000/35 e Direttiva 2011/7/UE e dal D.LGS 231/2002 e D.LGS 192/2012 e decorreranno automaticamente dalla data di scadenza di ciascun pagamento, senza alcuna necessità di costituzione in mora dell’Acquirente.

Art. 8 — Irregolarità, ritardo o sospensione nei pagamenti

8.1 Eventuali ritardi nei pagamenti da parte del Cliente legittimeranno il Fornitore all’immediata sospensione della consegna dei prodotti al Cliente anche se riferita ad ordini o partite diverse da quella rispetto alla quale si è verificata l’irregolarità o il ritardato pagamento.

8.2 Ogni reclamo relativo ai prodotti e/o alla consegna dei medesimi non potrà in alcun caso giustificare la sospensione o il ritardo nel pagamento (solve et repete).

Art. 9 — Cessione del credito

Il Fornitore ha facoltà di cedere il proprio credito senza il preventivo consenso da parte del Cliente. Tuttavia, se i termini o le condizioni del Cliente sono in contrasto con la cessione del credito, tale clausola è espressamente respinta ed esclusa dal Fornitore.

Art. 10 — Risoluzione del contratto o sospensione della consegna

10.1 Il Fornitore potrà annullare ciascun ordine già confermato e/o risolvere ogni contratto di vendita e/o sospendere la consegna della merce con effetto immediato qualora si verifichi una o più delle seguenti circostanze:

  • il Cliente sia in stato di insolvenza o di morosità nei pagamenti anche relative a precedenti e diverse forniture o in crisi di liquidità o sia dichiarato fallito o sia ammesso ad una qualsiasi procedura concorsuale o ad un procedimento analogo;
  • i beni del Cliente siano sottoposti totalmente o parzialmente a pignoramento o sequestro giudiziario o venga nominato un liquidatore o un curatore del patrimonio del Cliente;
  • la situazione finanziaria o patrimoniale del Cliente subisca un grave peggioramento oggettivamente riscontrabile, o sia tale da determinare una riduzione o un azzeramento del credito da parte dell’Assicurazione dei crediti o la revoca di una lettera di credito rinnovabile ed il Cliente non fornisca idonee garanzie supplementari al Fornitore;
  • il Cliente non adempia ad una obbligazione fondamentale delle presenti condizioni generali o di un contratto di compravendita di prodotti nei confronti del Fornitore.

Art. 11 — Garanzia per vizi

11.1 Il Fornitore non garantisce la rispondenza dei prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal contratto stesso.

11.2 Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento dei beni in oggetto di fornitura, la stessa si considera accettata, ad ogni effetto, senza riserve. Il Cliente deve denunziare, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dei beni, eventuali difetti e/o vizi degli stessi. A tal fine, il Cliente avrà l’obbligo di effettuare ogni controllo di qualità al momento della consegna dei Prodotti, sotto pena, in difetto, di decadenza dalla garanzia. La denunzia dovrà essere fatta esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà contenere, a pena di inammissibilità, la specificazione dettagliata dei vizi e/o difetti denunziati.

11.3 Il Cliente avrà cura di conservare un campione di ogni lotto utilizzato, con le opportune cautele volte a garantire la provenienza della merce ed a prevenire eventuali alterazioni della stessa, al fine di poter effettuare le necessarie verifiche di conformità in caso di insorgenza di vizi; in difetto, nessuna azione per vizi potrà essere proposta nei confronti del Fornitore.

11.4 Il Cliente non potrà in alcun caso effettuare resi di merce, senza la preventiva autorizzazione per iscritto dal Fornitore e solo dopo aver provveduto alle necessarie verifiche. In caso di resi non autorizzati, le spese di rispedizione e/o giacenza della merce saranno addebitati al Cliente.

11.5 In ogni caso il Cliente rinuncia fin d’ora ad opporre eccezioni di sorta, fondate su difetti e/o vizi dei beni forniti, intese a rifiutare e/o ritardare il pagamento del prezzo degli stessi. In caso di contestazione sulla qualità del prodotto e/o sui tempi di consegna il Cliente potrà assumere iniziative legali contro solo dopo avere pagato il prezzo d’acquisto.

11.6 Il Fornitore non è responsabile nel caso in cui il Cliente o il Cliente finale non abbiano immagazzinato e avuto cura dei prodotti in modo idoneo.

11.7 Il Fornitore non sarà in alcun modo responsabile per qualsivoglia danno indiretto, o perdita di profitto (lucro cessante), o di immagine commerciale eventualmente sopportato dal Cliente in conseguenza alle caratteristiche o ad eventuali difetti dei prodotti.

11.8 Salvo espresso patto contrario stipulato per iscritto, nessuna garanzia viene rilasciata dal Fornitore in merito alla conformità dei prodotti con le norme ed i regolamenti di qualsiasi natura, ivi espressamente incluse le norme in tema di sicurezza e di anti-infortunistica.

Art. 12 — Forza maggiore

In caso di forza maggiore — quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: guerra, mobilitazione, insurrezioni, incendio, black-out elettrici, serrate, scioperi (inclusi quelli nel settore trasporti), malattie o infortuni del personale dipendente del Fornitore — il Fornitore in qualsiasi momento potrà sospendere le proprie obbligazioni fino a quando non venga meno la causa indicata come forza maggiore.

Qualora la causa di forza maggiore persista per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, il Fornitore in forza della legge applicabile potrà rescindere il contratto di vendita, senza alcun obbligo di risarcimento.

Art. 13 — Proprietà intellettuale

Il Cliente è tenuto a rispettare le normative e gli usi che disciplinano la proprietà intellettuale.

Art. 14 — Legge applicabile e foro competente

14.1 Le presenti CGV ed ogni contratto o rapporto fra le parti da esse derivante o comunque connesso, saranno disciplinati, per quanto quivi non previsto, dalla legge italiana con esclusione di ogni altra legge.

14.2 Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti relativa all’interpretazione, validità, efficacia, applicazione o esecuzione delle presenti CGV, ed ogni contratto o rapporto fra le parti da esse derivante o comunque connesso, sarà esclusivamente competente il Foro di Trani. È riconosciuta al solo Venditore la facoltà di agire in via alternativa innanzi al foro della sede legale dell’Acquirente.

Art. 15 — Nullità

Se una clausola contenuta nelle presenti condizioni generali di vendita venisse ritenuta non valida, illegale o non applicabile, è fatta salva la validità e la applicabilità delle altre clausole rimanenti.

Art. 16 — Informativa sul trattamento dei dati personali – GDPR

I dati personali del Cliente saranno trattati nel pieno rispetto degli obblighi e dei principi di legge, garantendo la piena tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti per legge.

Informativa sul trattamento dei dati personali: Privacy Policy.

Scopi: amministrazione del Cliente, adempimenti del sistema di contabilità, adempimenti della gestione della qualità basati sul rapporto contrattuale e/o perché il Cliente utilizza i prodotti e/o servizi di STIR Compounds.

Come potenziale, attuale o ex Cliente, è possibile esercitare i seguenti diritti relativi ai dati personali: diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, diritto di accesso, diritto alla rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione. Tali diritti potranno essere esercitati tramite comunicazione all’indirizzo email: info@stircompounds.it.

Ultimo aggiornamento: gennaio 2025

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